856.110
RSLAF
CH-TI
Art. 46 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
Art. 46 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
1 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fissa e riscuote i contributi per il finanziamento dell’assegno integrativo presso le persone designate all’art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate.
2 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione e la riscossione dei contributi ad una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG alla quale le persone designate all’art. 73 cpv. 1 Laf sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.