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Art. 46 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 46 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fissa e riscuote i contributi per il finanziamento dell’assegno integrativo presso le persone designate all’art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate.

2 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione e la riscossione dei contributi ad una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG alla quale le persone designate all’art. 73 cpv. 1 Laf sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

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