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Art. 44 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 44 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari versa alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG un’indennità globale annua a titolo di spese amministrative.

2 Il versamento avviene in tre rate anticipate.

3 L’indennità è commisurata ai costi effettivi sostenuti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l’amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

4 L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari d’intesa con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

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