856.110
RSLAF
CH-TI
Art. 44 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
Art. 44 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari versa alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG un’indennità globale annua a titolo di spese amministrative.
2 Il versamento avviene in tre rate anticipate.
3 L’indennità è commisurata ai costi effettivi sostenuti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l’amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
4 L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari d’intesa con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.