856.110
RSLAF
CH-TI
Art. 41 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
Art. 41 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
La decisione di restituzione è emessa nei confronti di tutte le persone tenute solidalmente alla restituzione giusta l’art. 67 Laf, anche se soltanto una di esse era titolare del diritto alle prestazioni familiari cantonali.
H. Pagamento dell’assegno (art. 68 Laf)