Legislator Giurisprudenza & Legislazione
856.110 RSLAF CH-TI

Art. 41 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

Apri la fonte ufficiale Atto completo (72 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 41 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

La decisione di restituzione è emessa nei confronti di tutte le persone tenute solidalmente alla restituzione giusta l’art. 67 Laf, anche se soltanto una di esse era titolare del diritto alle prestazioni familiari cantonali.

H. Pagamento dell’assegno (art. 68 Laf)

← Art. 40 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Art. 42 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →