856.110
RSLAF
CH-TI
Art. 4 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
Art. 4 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
1 L’informazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Cantone.
2 La pubblicazione avviene, di regola, entro la fine di marzo dell’anno in corso.
III. Elenco delle Casse che esercitano nel Cantone (art. 12 cpv. 3 Laf)