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Art. 4 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 4 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 L’informazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Cantone.

2 La pubblicazione avviene, di regola, entro la fine di marzo dell’anno in corso.

III. Elenco delle Casse che esercitano nel Cantone (art. 12 cpv. 3 Laf)

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