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Art. 37 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 37 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 Chi si occupa della cura del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari accerta se la richiesta di versamento dell’assegno integrativo a terzi è sufficientemente motivata. La richiesta è motivata se il titolare del diritto non utilizza l’assegno integrativo per lo scopo cui esso è destinato. Se il titolare del diritto è d’accordo sul versamento a terzi, la Cassa cantonale può esimersi dall’effettuare accertamenti.

3 Il versamento può in ogni caso essere richiesto soltanto per assegni non ancora pagati. Esso avviene al più presto a decorrere dal mese seguente alla richiesta.

D. Interruzione del periodo di carenza (art. 63 Laf)

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