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Art. 3 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 3 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari trasmette ogni anno entro il 31 marzo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un elenco dei datori di lavoro ad essa affiliati nel corso dell’anno.

2 Sull’elenco figurano i seguenti dati

a) il numero degli affiliati;

b) la ragione sociale degli affiliati;

c) la massa salariale totale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell’anno civile;

d) il numero totale dei dipendenti;

e) la data di affiliazione.

II. Informazione (art. 12 cpv. 2 Laf)

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