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Art. 2a Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 2a Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

[2] Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario anche quando il diritto è riconosciuto retroattivamente.

[2] Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

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