Art. 23 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
Art. 23 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
[30] Il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado di disoccupazione o d’incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti
a) legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982;
b) legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;
c) legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;
d) legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;
e) legge federale sull’assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;
f) legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
III. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive di reddito [31]
[30] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.
[31] Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.