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Art. 20 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 20 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 Il genitore coabita con il figlio anche se lo stesso è affidato temporaneamente alle cure di terzi, in particolare parenti, famiglie diurne, asili nido e istituti.

2 L’affidamento può rivestire la forma giornaliera, settimanale, mensile o anche annuale. In caso di affidamento autorizzato dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), il genitore coabita con il figlio se esso rientra almeno con un pernottamento settimanale presso l’abitazione del genitore. [24]

3 I motivi dell’affidamento temporaneo sono ininfluenti per la determinazione del diritto all’assegno.

B. Reddito aziendale minimo (art. 47 cpv. 3 Laf)

[24] Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180; precedente modifica: BU 2013, 410.

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