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Art. 13 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 13 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 La fissazione, la riscossione e l’incasso dei contributi avvengono conformemente alla legislazione federale sull’AVS e sull’esecuzione ed il fallimento.

2 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione, la riscossione e l’incasso dei contributi per il finanziamento degli assegni per figli e di formazione alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG alle quali le persone senza attività lucrativa sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

3 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina i termini e le modalità del riversamento dei contributi incassati da parte delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG.

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