Art. 10 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
Art. 10 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)
1 Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale: [3]
a) il nominativo dei suoi affiliati;
b) il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);
c) la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.
2 Per il calcolo dell’importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.
3 L’importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.
G. Controllo dei datori di lavoro (art. 29 Laf)
[3] Frase modificata dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010 , 475.