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Art. 10 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 10 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale: [3]

a) il nominativo dei suoi affiliati;

b) il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);

c) la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.

2 Per il calcolo dell’importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.

3 L’importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.

G. Controllo dei datori di lavoro (art. 29 Laf)

[3] Frase modificata dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010 , 475.

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