856.100
CH-TI
Art. 8 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 8 Legge sugli assegni di famiglia
Sono organi d’esecuzione della legge
a) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
b) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG;
c) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.