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Art. 8 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 8 Legge sugli assegni di famiglia

Sono organi d’esecuzione della legge

a) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;

b) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG;

c) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.

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