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Art. 76 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 76 Legge sugli assegni di famiglia

1 Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione. [76]

2 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l’importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia) della legge. [77]

3 Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[76] Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[77] Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.

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