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Art. 73 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 73 Legge sugli assegni di famiglia

1 L’assegno integrativo è finanziato

a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato da chi esercita un’attività lucrativa indipendente;

b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di lavoro;

d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;

e) in via sussidiaria, dal Cantone.

2 I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È applicabile la legislazione federale sull’AVS.

3 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.

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