Art. 72 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 72 Legge sugli assegni di famiglia
1 L’ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2 Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare
a) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno integrativo;
b) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno di prima infanzia;
c) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno parentale ; [72]
d) il controllo dell’assoggettamento delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo.
[72] Lett. reintrodotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215 ; precedente modifica: BU 2016, 444.