856.100
CH-TI
Art. 71f Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 71f Legge sugli assegni di famiglia
[67] Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore.
[67] Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.