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Art. 71f Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 71f Legge sugli assegni di famiglia

[67] Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore.

[67] Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

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