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Art. 71e Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 71e Legge sugli assegni di famiglia

[66] 1 L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale.

2 Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.

3 L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

[66] Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

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