Legislator Giurisprudenza & Legislazione
856.100 CH-TI

Art. 71d Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

Apri la fonte ufficiale Atto completo (88 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 71d Legge sugli assegni di famiglia

[65] 1 Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.

2 In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre.

[65] Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

← Art. 71c Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia Art. 71e Legge sugli assegni di famiglia →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →