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CH-TI
Art. 71d Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 71d Legge sugli assegni di famiglia
[65] 1 Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.
2 In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre.
[65] Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.