Art. 71b Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 71b Legge sugli assegni di famiglia
[63] 1 Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure , in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2 Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3 Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.
4 È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.
[63] Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.