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Art. 71b Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 71b Legge sugli assegni di famiglia

[63] 1 Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure , in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.

2 Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.

3 Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti

a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;

b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.

4 È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.

[63] Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

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