Art. 71a Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 71a Legge sugli assegni di famiglia
[62] 1 Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2 Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
3 Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
[62] Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.