Art. 71 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 71 Legge sugli assegni di famiglia
[60] 1 Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica spontaneamente all’Ufficio della migrazione, in deroga all’art. 31 Laps, il versamento di assegni integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri.
2 Se l’Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’eventuale mancato rinnovo o l’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere che compongono l’unità di riferimento.
3 Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi.
[60] Art. modificato dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.