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Art. 7 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 7 Legge sugli assegni di famiglia

1 Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.

2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia

a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;

b) sull’importo degli stessi;

c) sulla scadenza del diritto;

d) sui rimedi di diritto.

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