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Art. 64 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 64 Legge sugli assegni di famiglia

Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi).

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