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Art. 63 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 63 Legge sugli assegni di famiglia

1 Il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta; se cittadino straniero, deve dimostrare di esservi stato domiciliato ininterrottamente nei cinque anni precedenti la richiesta. [56]

2 La residenza abituale non si considera interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

3 In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

[56] Cpv. modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

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