856.100
CH-TI
Art. 6 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 6 Legge sugli assegni di famiglia
1 Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.
2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia
a) sul diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione;
b) sull’importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.
3 La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato.
4 Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario.