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Art. 6 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 6 Legge sugli assegni di famiglia

1 Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.

2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia

a) sul diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione;

b) sull’importo degli stessi;

c) sulla scadenza del diritto;

d) sui rimedi di diritto.

3 La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato.

4 Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario.

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