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Art. 52 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 52 Legge sugli assegni di famiglia

1 I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero; [46]

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bis Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). [47]

2 Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. [48]

3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. [49]

[46] Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016, 66.

[47] Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

[48] Cpv. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.

[49] Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.

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