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Art. 46 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 46 Legge sugli assegni di famiglia

Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni

a) della legislazione sulla Laps;

b) della legislazione federale sulla LPGA;

c) della legislazione federale sull’AVS;

d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

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