856.100
CH-TI
Art. 46 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 46 Legge sugli assegni di famiglia
Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.