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Art. 45 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 45 Legge sugli assegni di famiglia

1 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al Dipartimento della sanità e della socialità

a) il rapporto di gestione;

b) i conti ed il bilancio dell’esercizio precedente;

c) i dati statistici indicati agli art. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone senza attività lucrativa) della legge.

2 Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell’anno seguente.

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