856.100
CH-TI
Art. 45 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 45 Legge sugli assegni di famiglia
1 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al Dipartimento della sanità e della socialità
a) il rapporto di gestione;
b) i conti ed il bilancio dell’esercizio precedente;
c) i dati statistici indicati agli art. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone senza attività lucrativa) della legge.
2 Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell’anno seguente.