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Art. 4 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 4 Legge sugli assegni di famiglia

1 Non sono prestazioni familiari sottoposte alla legge

a) gli assegni per figli e gli assegni di formazione di importo più elevato rispetto a quelli previsti dalla legge, riconosciuti dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari;

b) le altre prestazioni familiari non previste dalla legge, riconosciute dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

2 Questi assegni e queste prestazioni non possono essere presi in considerazione per la determinazione dell’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione e devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto alle prestazioni familiari della legge.

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