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Art. 39 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 39 Legge sugli assegni di famiglia

[28] 1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite

a) un contributo del 25% prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività lucrativa, qualora queste versino contributi AVS/AI/IPG superiori al contributo minimo AVS;

b) la partecipazione del Cantone per quanto non finanziato dal contributo di cui alla lettera a).

2 Sono considerati oneri ai sensi della legge

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione.

[28] Art. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.

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