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Art. 35 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 35 Legge sugli assegni di famiglia

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

a) procede alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività lucrativa;

b) applica la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;

c) …; [26]

d) riceve le richieste e procede alla necessaria istruttoria;

e) emana le decisioni e le decisioni su opposizione;

f) gestisce le procedure ricorsuali;

g) determina l’ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.

[26] Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.

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