856.100
CH-TI
Art. 35 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 35 Legge sugli assegni di famiglia
La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
a) procede alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività lucrativa;
b) applica la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
c) …; [26]
d) riceve le richieste e procede alla necessaria istruttoria;
e) emana le decisioni e le decisioni su opposizione;
f) gestisce le procedure ricorsuali;
g) determina l’ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.
[26] Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.