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Art. 33 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 33 Legge sugli assegni di famiglia

1 La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia

a) sul diritto agli assegni per figli o di formazione;

b) sull’importo degli stessi;

c) sulla scadenza del diritto;

d) sui rimedi di diritto.

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