856.100
CH-TI
Art. 33 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia
Art. 33 Legge sugli assegni di famiglia
1 La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia
a) sul diritto agli assegni per figli o di formazione;
b) sull’importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.