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Art. 32 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 32 Legge sugli assegni di famiglia

[25] 1 Le condizioni del diritto agli assegni familiari per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

2 In deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.

[25] Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

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