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Art. 2 Legge sugli assegni di famiglia Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 2 Legge sugli assegni di famiglia

1 Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si applica

a) ai lavoratori salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

b) alle persone senza attività lucrativa;

c) ai lavoratori indipendenti. [6]

2 Il Titolo III della legge si applica

a) ai lavoratori salariati;

b) ai lavoratori indipendenti;

c) alle persone senza attività lucrativa.

[6] Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

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