855.120
CH-TI
Art. 1 Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
Art. 1 Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
1 I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%.
2 Il prelievo del contributo è sospeso. [1]
[1] Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.