855.120
CH-TI
Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Testo normativo (2 Articoli)
Art. 1 Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
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1 I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%.
2 Il prelievo del contributo è sospeso. [1]
[1] Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.
Art. 2 Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
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1 I l presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Pubblicato nel BU 2016 , 490.