855.110
RLIPGA
CH-TI
Art. 6 RLIPGA Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (RLIPGA)
RLIPGA
Art. 6 RLIPGA
1 Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300 franchi annui.
2 Per l’erogazione delle prestazioni è corrisposto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo commisurato ai costi effettivi sostenuti.