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855.110 RLIPGA CH-TI

Art. 6 RLIPGA Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (RLIPGA)

RLIPGA
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Art. 6 RLIPGA

1 Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300 franchi annui.

2 Per l’erogazione delle prestazioni è corrisposto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo commisurato ai costi effettivi sostenuti.

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