855.110
RLIPGA
CH-TI
Art. 4 RLIPGA Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (RLIPGA)
RLIPGA
Art. 4 RLIPGA
1 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fattura i contributi per il finanziamento delle indennità di adozione presso le persone ad essa affiliate e tenute a contribuire unitamente alle persone senza attività lavorativa.
2 Per le persone senza attività lavorativa l’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato sui contributi AVS pagati dalle stesse.