Legislator Giurisprudenza & Legislazione
855.110 RLIPGA CH-TI

Art. 4 RLIPGA Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (RLIPGA)

RLIPGA
Apri la fonte ufficiale Atto completo (8 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 RLIPGA

1 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fattura i contributi per il finanziamento delle indennità di adozione presso le persone ad essa affiliate e tenute a contribuire unitamente alle persone senza attività lavorativa.

2 Per le persone senza attività lavorativa l’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato sui contributi AVS pagati dalle stesse.

← Art. 3 RLIPGA Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (RLIPGA) Art. 5 RLIPGA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →