855.110
RLIPGA
CH-TI
Art. 3 RLIPGA Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (RLIPGA)
RLIPGA
Art. 3 RLIPGA
[3] 1 Per i genitori che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 16t capoverso 1 lettera a LIPG, avendo accolto un minore d’età uguale o superiore ai quattro anni, il diritto all’indennità cantonale inizia il giorno in cui il minore è accolto a casa. L'indennità può essere riscossa entro il termine di sei mesi a partire dall'inizio del diritto.
2 In ogni caso, il diritto si estingue quando il minore raggiunge la maggiore età (art. 2 lett. b LIPGA).
[3] Art. modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 81.