Art. 2 RLIPGA Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (RLIPGA)
Art. 2 RLIPGA
[2] 1 Danno diritto all'indennità i minori ai sensi dell'articolo 2 lettera b LIPGA. Le condizioni dell'articolo 16t LIPG si applicano
a) alla situazione precedente l’accoglimento del minore (art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG);
b) alla situazione esistente al momento dell'accoglimento del minore (art. 16t cpv. 1 lett. c LIPG);
c) all'accoglimento contemporaneo di più adottandi (art. 16t cpv. 4 LIPG);
d) all'adozione del figliastro (art. 16t cpv. 5 LIPG).
2 In caso di adozione congiunta , se il diritto all’indennità è esercitato da entrambi i genitori per il medesimo giorno, il diritto è riconosciuto al genitore che per primo ha depositato la richiesta. La richiesta è considerata depositata al momento della ricezione del formulario ufficiale presso la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Se la richiesta è depositata simultaneamente, il diritto spetta, nell'ordine
a) al genitore che ha esercitato un'attività lucrativa più a lungo durante il periodo minimo d'assicurazione (art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG);
b) al genitore con il reddito più elevato sottoposto all’AVS.
[2] Art. modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 81.