855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 9 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 9 LIPGA
[7] 1 Il diritto all’indennità inizia nel momento in cui si estingue il diritto alle indennità di adozione federali.
2 L'indennità può essere riscossa entro il termine di sei mesi a partire dall'inizio del diritto.
3 Il diritto all’indennità si estingue alla scadenza del termine di cui al cpv. 2 oppure dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere. Il diritto si estingue prima se
a. l’avente diritto lascia il Cantone Ticino o muore;
b. il minore lascia l’abitazione dell’avente diritto o muore.
[7] Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.