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Art. 9 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
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Art. 9 LIPGA

[7] 1 Il diritto all’indennità inizia nel momento in cui si estingue il diritto alle indennità di adozione federali.

2 L'indennità può essere riscossa entro il termine di sei mesi a partire dall'inizio del diritto.

3 Il diritto all’indennità si estingue alla scadenza del termine di cui al cpv. 2 oppure dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere. Il diritto si estingue prima se

a. l’avente diritto lascia il Cantone Ticino o muore;

b. il minore lascia l’abitazione dell’avente diritto o muore.

[7] Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

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