855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 5 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 5 LIPGA
[5] 1 Ha diritto all'indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che adempie le condizioni di cui all'art. 16t LIPG.
2 In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, è riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all’indennità; possono concordare una ripartizione.
[5] Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.