Legislator Giurisprudenza & Legislazione
855.100 EELGLIPGALAPGA CH-TI

Art. 5 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
Apri la fonte ufficiale Atto completo (25 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 LIPGA

[5] 1 Ha diritto all'indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che adempie le condizioni di cui all'art. 16t LIPG.

2 In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, è riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all’indennità; possono concordare una ripartizione.

[5] Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

← Art. 4 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA) Art. 6 LIPGA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →