855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 3 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 3 LIPGA
1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (Cassa cantonale) è competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell’indennità d’adozione.
2 Le casse di compensazione per gli assegni familiari fissano e riscuotono per i loro affiliati i contributi per il finanziamento dell’indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.