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Art. 3 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
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Art. 3 LIPGA

1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (Cassa cantonale) è competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell’indennità d’adozione.

2 Le casse di compensazione per gli assegni familiari fissano e riscuotono per i loro affiliati i contributi per il finanziamento dell’indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.

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