855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 23 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 23 LIPGA
1 La Cassa cantonale provvede all’equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.
2 Il Consiglio di Stato determina l’ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.