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Art. 23 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
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Art. 23 LIPGA

1 La Cassa cantonale provvede all’equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.

2 Il Consiglio di Stato determina l’ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

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