855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 21 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 21 LIPGA
1 Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito un Fondo di compensazione.
2 Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.
3 La Cassa cantonale preleva le spese amministrative sostenute per la gestione e l’amministrazione dell’indennità e del Fondo di compensazione.