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Art. 21 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
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Art. 21 LIPGA

1 Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito un Fondo di compensazione.

2 Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.

3 La Cassa cantonale preleva le spese amministrative sostenute per la gestione e l’amministrazione dell’indennità e del Fondo di compensazione.

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