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Art. 2 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
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Art. 2 LIPGA

Ai sensi della presente legge si intendono per

a. genitore: futuro genitore adottivo o genitore adottivo;

b. minore: adottando o figlio adottivo di età inferiore ai diciotto anni. [4]

[4] Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

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