855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 2 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 2 LIPGA
Ai sensi della presente legge si intendono per
a. genitore: futuro genitore adottivo o genitore adottivo;
b. minore: adottando o figlio adottivo di età inferiore ai diciotto anni. [4]
[4] Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.