Art. 19 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
Art. 19 LIPGA
1 L’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato
a. sul reddito soggetto all’AVS, versato da chi esercita un’attività lucrativa indipendente;
b. sul reddito soggetto all’AVS, versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;
c. sui salari determinanti ai fini dell’AVS, versati dai datori di lavoro;
d. sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lavorativa. [13]
2 Il contributo per il finanziamento dell’indennità di adozione può essere prelevato in aggiunta al contributo percentuale per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo ai sensi della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf).
[13] Lett. introdotta dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.