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Art. 18 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
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Art. 18 LIPGA

1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso la Cassa cantonale.

2 Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notificazione.

3 P er quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGA.

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