855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 18 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 18 LIPGA
1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso la Cassa cantonale.
2 Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notificazione.
3 P er quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGA.