855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 16 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 16 LIPGA
1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi
a. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
b. all’assicurazione per l’invalidità;
c. all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno ai sensi della LIPG e della presente legge;
d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
2 Le disposizioni della LIPG concernenti la presa a carico dei contributi e il loro conteggio si applicano per analogia.