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Art. 16 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
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Art. 16 LIPGA

1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi

a. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b. all’assicurazione per l’invalidità;

c. all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno ai sensi della LIPG e della presente legge;

d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.

2 Le disposizioni della LIPG concernenti la presa a carico dei contributi e il loro conteggio si applicano per analogia.

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