855.100
EELGLIPGALAPGA
CH-TI
Art. 14 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)
LIPGA
Art. 14 LIPGA
L’indennità è fissata dalla Cassa cantonale mediante procedura semplificata; le disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione.