Legislator Giurisprudenza & Legislazione
855.100 EELGLIPGALAPGA CH-TI

Art. 14 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
Apri la fonte ufficiale Atto completo (25 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 14 LIPGA

L’indennità è fissata dalla Cassa cantonale mediante procedura semplificata; le disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione.

← Art. 13 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA) Art. 15 LIPGA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →